Tecnico effettua controllo impianto di sicurezza su tablet in sala server – analisi del rischio secondo norma CEI 79-3.

La nuova edizione della norma CEI 79-3, entrata in vigore l’1 gennaio 2025, introduce un approccio più oggettivo e tracciabile alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti antintrusione e rapina. L’obiettivo è superare le valutazioni soggettive e garantire coerenza tra rischio reale e livello di protezione.

1. Analisi del rischio obbligatoria e standardizzata

È ora previsto un obbligo normativo: ogni impianto deve essere preceduto da un’analisi del rischio documentata.
Il metodo è oggettivo, basato su un questionario standard che valuta:

  • probabilità di accadimento del reato;
  • valore e vulnerabilità del bene da proteggere;
  • caratteristiche strutturali e ambientali dell’area;
  • contromisure esistenti (passive, attive, organizzative).

Il risultato, espresso su una scala da 1 a 4, determina il livello di rischio e, di conseguenza, le caratteristiche minime dell’impianto.

2. Progettazione con metodo tabellare

La norma introduce anche un nuovo sistema di progettazione basato su tabelle standardizzate.
Ogni componente dell’impianto (rivelazione, comando, allarme, comunicazione, alimentazione) viene scelto in base al livello di rischio identificato, riducendo la discrezionalità del progettista e facilitando la verifica.

Infografica CEI 79-3:2025 – Le 7 novità principali della nuova normativa per sistemi antintrusione: analisi del rischio, progettazione, sottosistemi, indice di sicurezza, ciclo di vita, certificazione competenze, allineamento europeo.

3. Modularità dei sottoimpianti con prestazioni differenziate

Si può ora suddividere l’impianto in sottoinsiemi funzionali indipendenti, ciascuno con un proprio livello di rischio.
La norma definisce cinque gruppi:

  • A: rivelatori
  • B: apparati essenziali
  • C: sistemi di notifica
  • D: dispositivi di deterrenza (opzionali)
  • E: interconnessioni

Questo approccio consente maggiore flessibilità nella protezione di aree eterogenee.

4. Introduzione dell’IIS (Indice Integrativo di Sicurezza)

L’IIS permette di valorizzare elementi aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi: videosorveglianza, sistemi nebbiogeni, barriere perimetrali, rilevatori multisensore, ecc.
Non modifica il livello di protezione formale, ma ne documenta il rafforzamento.
Anche l’IIS va dichiarato nel progetto.

5. Ciclo di vita dell’impianto più tracciabile

La struttura della norma segue ora le fasi reali del ciclo di vita: progettazione, realizzazione, consegna, manutenzione.
È obbligatorio documentare ogni passaggio, inclusa l’analisi del rischio, che va allegata alla Dichiarazione di Conformità (DM 37/08).

6. Competenze professionali verificate

Installatori, progettisti e manutentori devono dimostrare competenze aggiornate e tracciabili.
La norma rafforza il legame tra qualità dell’impianto e formazione dei professionisti.

7. Allineamento europeo

CEI 79-3:2024 si allinea alle norme europee (CEI EN 50131-1) e integra parti della guida CEI CLC/TS 50131-7, rendendo il linguaggio e le classificazioni coerenti con lo standard internazionale.

Cosa cambia

Il progetto di un impianto antintrusione oggi non può più basarsi solo sull’esperienza o su valutazioni soggettive.
Serve un approccio misurabile, basato su strumenti oggettivi e documentazione verificabile.

È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025 per i progetti già avviati secondo la versione 2012, ma è consigliabile adeguarsi subito alla nuova edizione per garantire conformità e affidabilità.

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