Le telecamere di Videosorveglianza possono essere installate sulle parte comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio. Le telecamere possono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage ) evitando la ripresa di aree non rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). Le zone videoriprese dovranno essere segnalate con appositi cartelli. I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento). Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore.

L’installazione di sistemi di videosorveglianza negli edifici condominiali, è regolata dal nuovo regolamento condominiale, la legge 220 del 2012. L’articolo 1122 ter si occupa proprio dell’argomento in questione e pone termine a diatribe e interpretazioni non sempre univoche sull’argomento. In primo luogo si distinguono due casi: l’istallazione effettuata da privati o dal condominio.

Nel caso in cui un singolo condomino decida di installare una telecamera ad uso personale, può farlo, a proprie spese. Se è un inquilino, nel caso in cui si trasferisca potrà ovviamente rimuovere l’impianto. Un condomino quindi può decidere di installare una videocamera per riprendere l’ingresso del proprio appartamento, o del proprio posto auto, ma l’angolo della ripresa dovrà essere limitato esclusivamente allo spazio privato, ad esempio dovrà inquadrare solo la porta d’ingresso e non il pianerottolo. In questo caso non si applicano le norme stabilite dal Garante della privacy per gli impianti di videosorveglianza. Non sarà necessario esporre un cartello per avvisare della presenza di telecamere, né nominare un incaricato per il trattamento dei dati.

Nel caso invece sia il condominio a proporre l’installazione di un impianto di videosorveglianza per controllare le aree comuni, è necessario conoscere bene le norme. Innanzitutto il legislatore stabilisce il quorum necessario per la delibera: la proposta dovrà essere approvata dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno metà del valore della proprietà.
In questo caso però viene applicato il regolamento sulla privacy, quindi devono essere esposti i cartelli in cui si informa che l’area è video sorvegliata; le registrazioni possono essere conservate solo per 24/48 ore. I dati inoltre devono essere protetti e visionabili solo dalle persone autorizzate, è necessario nominare un incaricato per i trattamento dei dati, che di solito è l’amministratore. Per non incorrere nel reato di interferenza nella vita privata, il campo visivo, cioè l’ampiezza dell’inquadratura delle riprese deve essere limitato agli spazi di esclusiva pertinenza del condominio.
In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative e penali, con eventuali risarcimenti, se richiesti. Oppure può scattare un provvedimenti di blocco da parte del Garante.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese si devono distinguere due casi: nel caso di installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza le spese sono a carico del proprietario locatore, le spese invece di manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza sono a carico degli inquilini.

In caso di urgenza e necessità grave e imminente, se non c’è il tempo di far approvare la delibera, un condomino può decidere di montare telecamere di videosorveglianza, può assumersi l’onere economico e successivamente richiedere il rimborso agli altri condomini. È quanto stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione nel caso particolare di ripetuti atti vandalici. (Cass. Civ. sent. n. 71 del 3.1.2013)

Due particolari importanti da puntualizzare: è ammessa la videoregistrazione dell’assemblea condominiale soltanto con il consenso di tutti i partecipanti. I dati acquisiti dalle telecamere condominiali sono mezzi di prova legittimi, prove documentali acquisibili ai sensi dell’art. 234 del c.p.p.

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