Cosa significa “controllo antimanomissione”?
Le centrali di allarme, i rivelatori, i segnalatori e i componenti accessori sono dotati di sistemi antimanomissione. Un’eventuale manipolazione del sistema viene pertanto subito rilevata e la centrale di allarme indica un’anomalia o attiva un allarme (stato “armato”).
Come funziona un impianto di allarme?
Quando si verifica un evento (effrazione, incendio, danni tecnici, etc.)questo viene riconosciuto (rilevato) da un rivelatore (rivelatore di apertura, di movimento, di fumo, ecc.).
Il rivelatore trasmette l’evento alla centrale via cavo o via radio (wireless).La centrale è l’organo di governo dell’impianto di allarme. Analizza i segnali e decide come intervenire.
A seconda della modalità di programmazione della centrale, alla fine della sequenza di eventi avviene una reazione: la sirena emette un allarme acustico, una o più luci luce si accendono, si attiva un sistema nebbiogeno, parte una chiamata tramite un combinatore telefonico,viene contattata una centrale di emergenza oppure si verificano più azioni contemporaneamente.
Un impianto antintrusione può sostituire una porta blindata, una finestra in ferro, un muro, una cassaforte? E le protezioni fisiche come finestre, porte blindate, grate in ferro, inferriate, possono sostituire un sistema antintrusione?
Un impianto antintrusione non impedisce al ladro di penetrare all’interno dei locali protetti, ma assolve il compito di rilevare ogni tentativo di intrusione e di comunicarlo agli organi predisposti. Così come le protezioni fisiche non sono sufficienti, perché superarle è solo una questione di tempo.
E’ necessario quindi strutturare un corretto e armonizzato PROGETTO SICUREZZA, a partire dalla prima difesa di ogni struttura, che è quella fisica, rappresentata da serramenti in grado di impedire un rapido accesso alla proprietà. Porte, finestre, serrande, grate, se progettate, realizzate ed installate da personale specializzato rallentano l’attacco dei malintenzionati. Sarà quindi necessario affiancare alla ”meccanica”, un efficace sistema di rilevamento elettronico, che segnali in maniera appropriata il tentativo di intrusione o l’avvenuta intrusione. Violare un serramento o una protezione meccanica è una questione di tempo. Una rilevazione elettronica efficace e preventiva, deve far si che intervengano le segnalazioni di allarme prima che il malintenzionato riesca a raggiungere il varco, molto prima di tentare di violarlo. Dovremo infine contenere al minimo i tempi di intervento, a seguito della avvenuta violazione o tentativo di violazione del varco, a seguito della segnalazione di allarme, attraverso l’impiego di personale privato e/o appartenete alle Forze di Polizia, al fine di concedere il minor tempo possibile al malvivente per compiere il furto. Un efficace sistema antifurto, che possa cioè evitare la sottrazione o furto di beni, è costituito dai dispositivi NEBBIOGENI, che controllati dalla centrale antintrusione, generano in ambiente una fitta nebbia in un intervallo di tempo brevissimo, che impedisce di fatto la visibilità e scoraggia l’intruso nel perseguire il suo scopo doloso.
Se non ho dipendenti sono obbligato a presentare richiesta di autorizzazione per installare una videosorveglianza?
Non avendo dipendenti non si ricade negli obblighi dettati dalla legge 300/70 sui lavoratori, ma avendo comunque a che fare con un sistema di videosorveglianza che registra in modo continuativo delle immagini, deve comunque effettuare tutti gli adempimenti per ottenere autorizzazione.
La comunicazione al dipartimento provinciale del lavoro si verifica quando c’è almeno un lavoratore dipendente. In questo caso l’impianto di videosorveglianza non ricade nella fattispecie dettata dalla legge 300/70 bensì in quella relativa alla Privacy.
Posso installare una videosorveglianza che controlla il parcheggio della mia attività, dove i clienti lasciano il proprio mezzo in sosta?
La videosorveglianza dei parcheggi è possibile se l’area di competenza è definita come area di proprietà con accesso da parte del pubblico esterno.
Quindi c’è l’obbligo della cartellonistica prima del raggio d’azione delle telecamere con dimensione adeguata ad una corretta informativa. Rimane invariata l’obbligatorietà imposta per il trattamento dei dati (autocancellazione, nomina del trattamento dei dati di chi può accedere alle immagini, ecc).
Dove va posizionato il dispositivo che registra le immagini?
Il DVR o NVR va messo sottochiave, disposto esclusivamente in area riservata al rappresentate responsabile della visione delle immagini tramite password.
Quanti cartelli recanti l’informativa vanno istallati?
Il numero dei cartelli varia dal numero delle telecamere istallate e dalla vastità dell’area. I cartelli vanno collocati prima del raggio di azione della telecamera.
Come si distingue un installatore comune da una azienda installatrice specializzata in sicurezza?
Le ditte installatrici specializzate hanno personale qualificato e formato nel settore attraverso corsi di formazione e d aggiornamento;Le azienda specializzate sono in grado di offrire servizi complementari quali la Progettazione, Servizi di teleassistenza e ricezione allarmi, Servizio di reperibilità tecnica per 365 giorni all’anno 24 ore su 24, certificazione della serietà del proprio personale.
Un’azienda specializzata vi mostrerà sempre le proprie referenze.
In questo modo potete comprendere se vi trovate di fronte un installatore generalista o uno specializzato nel settore.
Se mi capita qualche problema di notte, la domenica o in un giorno festivo come lo risolvo?
I nostri impianti sono tutti a norma di legge e dopo 8 minuti di suono consecutivo della sirena, in caso di guasto, si bloccano. Inoltre, per coloro che attivano uno dei nostri contratti di assistenza, interviene l’assistenza tecnica, se necessario, anche con l’intervento di un tecnico 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
Vorrei installare un dispositivo “Nebbiogeno” in negozio. Come scegliere il tipo di modello da istallare?
La scelta di installare un dispositivo Nebbiogeno è sicuramente da approvare, se inserito in un sistema di rilevazione correttamente progettato da specialisti del settore.
L’Istallatore specializzato calcola le dimensioni del locale da proteggere, considerando anche le sue particolarità, in modo da predisporre una soluzione dedicata ad ogni esigenza. Il dispositivo, a seguito della segnalazione di allarme e secondo quanto programmato, genera in un breve intervallo di tempo ( secondi ) la saturazione mediante una nebbia dell’ambiente, impedendo di fatto la visibilità. La nebbia è un vapore secco prodotto da una miscela di acqua e glicole alimentare che viene iniettata attraverso un impianto riscaldante. Funziona seguendo lo stesso principio delle macchine nebbiogene utilizzate nei teatri e nelle discoteche.
La nebbia è assolutamente innocua per tutti i tipi di materiali, incluso il cibo e, soprattutto, per le persone e gli animali. Anche se la Nebbia è così densa da non permettere la visuale, essa viene eliminata con circa 20 minuti di ventilazione dei locali. La visibilità è negata quindi per circa mezz’ora in un’area non ventilata, quindi è improbabile che il ladro si trattenga all’interno del locale fino all’arrivo delle forze dell’ordine. L’impianto nebbiogeno è un completamento “attivo” dell’impianto d’allarme.
Infatti, a differenza del classico impianto d’allarme, che si limita ad avvisare del furto il proprietario e/o le forze dell’ordine permettendo nel frattempo ai ladri di agire indisturbati, il sistema nebbiogeno satura il locale di nebbia in pochi secondi, impedendo la vista e bloccando di fatto l’accesso all’interno del locale. Il consumo di energia elettrica è pari a quello di una lampadina ad incandescenza. Inoltre Le bombole di ricarica del nebbiogeno scelto da Ducale Sicurezza sono economiche. In caso di mancanza di alimentazione di rete, il funzionamento è comunque assicurato dalle batterie di backup all’interno dell’impianto. Pur essendo il sistema nebbiogeno un complemento “attivo” al sistema d’allarme tradizionale, è possibile l’autonoma istallazione.
Perché installare un sistema di protezione perimetrale esterno?
Un buon sistema di protezione perimetrale esterno, consente di proteggere l’ambiente, lasciando il cliente nella massima sicurezza e libertà di movimento all’interno della struttura. La protezione perimetrale è un prezioso valore per i siti industriali, commerciali e residenziali pubblici o privati. Il mercato della sicurezza oggigiorno offre una gamma completa di sistemi di protezione perimetrale intelligenti e affidabili, per soddisfare i bisogni di sicurezza sia in ambienti interni che all’esterno, sviluppando le migliori tecnologie tra Microonde, Infrarossi e sensori Doppler in modo da poter garantire la protezione totale dei siti sensibili. Grazie al livello di sensibilità raggiunto da questi sistemi, in sinergia con la più evoluta analisi intelligente del segnale di allarme di cui si avvalgono, i sistemi di protezione perimetrale assicurano una sicurezza totale per gli edifici in ogni tipo di sito, dalle aree di alta sicurezza come quelle militari o gli impianti nucleari, a quelli industriali, commerciali e residenziali.
Ingressi, facciate, finestre, porte d’accesso e balconi possono essere protetti con sensori ricetrasmittenti per la protezione perimetrale da interni, rilevando intrusioni nel perimetro attraverso l’uso delle microonde in piccole applicazioni; così come con sensori a tecnologia doppler che creano configurazioni a tenda focalizzate su un’area ristretta.
I sistemi di protezione perimetrale da esterno possono essere installati su strutture pre-esistenti, come recinzioni e muri perimetrali, oppure la sicurezza in esterno può essere ottenuta creando aree aperte e non visibili con barriere a microonda, capaci di generare campi elettromagnetici, oppure con barriere a raggi infrarossi che rilevano ogni genere di evento disturbante innescando il segnale di allarme se attraversati.
Come datore di lavoro, posso avvalermi di soggetti esterni per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza?
Si, il datore di lavoro può avvalersi di collaboratori esterni (istituti di Vigilanza), ma dovrà trattarsi di un numero delimitato di soggetti.
Inoltre, occorrerà individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l’angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
È possibile installare le telecamere negli Ospedali o Case di Cura?
Le telecamere possono essere installate in caso di controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (rianimazione, reparti di isolamento).
Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per salvaguardare la dignità delle persone malate. I monitor non possono essere collocati in locali liberamente accessibili al pubblico e le immagini possono essere accessibili solo al personale autorizzato.
Cosa prevede la normativa in caso di installazione di Telecamere nel Condominio?
Le telecamere di Videosorveglianza possono essere installate sulle parte comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio. Le telecamere possono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage ) evitando la ripresa di aree non rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). Le zone videoriprese dovranno essere segnalate con appositi cartelli. I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento). Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore.
L’installazione di sistemi di videosorveglianza negli edifici condominiali, è regolata dal nuovo regolamento condominiale, la legge 220 del 2012. L’articolo 1122 ter si occupa proprio dell’argomento in questione e pone termine a diatribe e interpretazioni non sempre univoche sull’argomento. In primo luogo si distinguono due casi: l’istallazione effettuata da privati o dal condominio.
Nel caso in cui un singolo condomino decida di installare una telecamera ad uso personale, può farlo, a proprie spese. Se è un inquilino, nel caso in cui si trasferisca potrà ovviamente rimuovere l’impianto. Un condomino quindi può decidere di installare una videocamera per riprendere l’ingresso del proprio appartamento, o del proprio posto auto, ma l’angolo della ripresa dovrà essere limitato esclusivamente allo spazio privato, ad esempio dovrà inquadrare solo la porta d’ingresso e non il pianerottolo. In questo caso non si applicano le norme stabilite dal Garante della privacy per gli impianti di videosorveglianza. Non sarà necessario esporre un cartello per avvisare della presenza di telecamere, né nominare un incaricato per il trattamento dei dati.
Nel caso invece sia il condominio a proporre l’installazione di un impianto di videosorveglianza per controllare le aree comuni, è necessario conoscere bene le norme. Innanzitutto il legislatore stabilisce il quorum necessario per la delibera: la proposta dovrà essere approvata dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno metà del valore della proprietà.
In questo caso però viene applicato il regolamento sulla privacy, quindi devono essere esposti i cartelli in cui si informa che l’area è video sorvegliata; le registrazioni possono essere conservate solo per 24/48 ore. I dati inoltre devono essere protetti e visionabili solo dalle persone autorizzate, è necessario nominare un incaricato per i trattamento dei dati, che di solito è l’amministratore. Per non incorrere nel reato di interferenza nella vita privata, il campo visivo, cioè l’ampiezza dell’inquadratura delle riprese deve essere limitato agli spazi di esclusiva pertinenza del condominio.
In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative e penali, con eventuali risarcimenti, se richiesti. Oppure può scattare un provvedimenti di blocco da parte del Garante.
Per quanto riguarda la ripartizione delle spese si devono distinguere due casi: nel caso di installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza le spese sono a carico del proprietario locatore, le spese invece di manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza sono a carico degli inquilini.
In caso di urgenza e necessità grave e imminente, se non c’è il tempo di far approvare la delibera, un condomino può decidere di montare telecamere di videosorveglianza, può assumersi l’onere economico e successivamente richiedere il rimborso agli altri condomini. È quanto stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione nel caso particolare di ripetuti atti vandalici. (Cass. Civ. sent. n. 71 del 3.1.2013)
Due particolari importanti da puntualizzare: è ammessa la videoregistrazione dell’assemblea condominiale soltanto con il consenso di tutti i partecipanti. I dati acquisiti dalle telecamere condominiali sono mezzi di prova legittimi, prove documentali acquisibili ai sensi dell’art. 234 del c.p.p.
Se in un’azienda è stato istallato un impianto per la videosorveglianza della porta e del cancello di accesso, quali obblighi vigono per queste riprese non registrate?
Le uniche regole da adempiere sono: posizionare opportuna cartellonistica leggibile prima del raggio d’azione della telecamera permettendo a coloro che entrano nell’area videosorvegliata di essere informati; se le porte controllate sono interne l’importante è che inquadri esclusivamente l’accesso senza influire su altre aree che possono interessare la cosiddetta “postazione di lavoro”
Non essendoci registrazione non valgono le regole dell’autocancellazione e password (deducendo vi sia uno o più monitor collegati in diretta o tramite un ciclico/quadrivisore).
Ho rilevato un’attività a cui è già stata rilasciata autorizzazione. Cosa devo fare?
Quando cambia la ragione sociale, il soggetto subentrante deve provvedere a richiedere, mediante istanza, il rilascio di una nuova autorizzazione, segnalando eventuali modifiche che venissero fatte all’impianto.