Se non ho dipendenti sono obbligato a presentare richiesta di autorizzazione per installare una videosorveglianza?

Non avendo dipendenti non si ricade negli obblighi dettati dalla legge 300/70 sui lavoratori, ma avendo comunque a che fare con un sistema di videosorveglianza che registra in modo continuativo delle immagini, deve comunque effettuare tutti gli adempimenti per ottenere autorizzazione.

La comunicazione al dipartimento provinciale del lavoro si verifica quando c’è almeno un lavoratore dipendente. In questo caso l’impianto di videosorveglianza non ricade nella fattispecie dettata dalla legge 300/70 bensì in quella relativa alla Privacy.

Posso installare una videosorveglianza che controlla il parcheggio della mia attività, dove i clienti lasciano il proprio mezzo in sosta?

La videosorveglianza dei parcheggi è possibile se l’area di competenza è definita come area di proprietà con accesso da parte del pubblico esterno.

Quindi c’è l’obbligo della cartellonistica prima del raggio d’azione delle telecamere con dimensione adeguata ad una corretta informativa. Rimane invariata l’obbligatorietà imposta per il trattamento dei dati (autocancellazione, nomina del trattamento dei dati di chi può accedere alle immagini, ecc).

Dove va posizionato il dispositivo che registra le immagini?

Il DVR o NVR va messo sottochiave, disposto esclusivamente in area riservata al rappresentate responsabile della visione delle immagini tramite password.

Quanti cartelli recanti l’informativa vanno istallati?

Il numero dei cartelli varia dal numero delle telecamere istallate e dalla vastità dell’area. I cartelli vanno collocati prima del raggio di azione della telecamera.

Come datore di lavoro, posso avvalermi di soggetti esterni per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza?

Si, il datore di lavoro può avvalersi di collaboratori esterni (istituti di Vigilanza), ma dovrà trattarsi di un numero delimitato di soggetti.

Inoltre, occorrerà individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l’angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

È possibile installare le telecamere negli Ospedali o Case di Cura?

Le telecamere possono essere installate in caso di controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (rianimazione, reparti di isolamento).

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per salvaguardare la dignità delle persone malate. I monitor non possono essere collocati in locali liberamente accessibili al pubblico e le immagini possono essere accessibili solo al personale autorizzato.

Cosa prevede la normativa in caso di installazione di Telecamere nel Condominio?

Le telecamere di Videosorveglianza possono essere installate sulle parte comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio. Le telecamere possono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage ) evitando la ripresa di aree non rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). Le zone videoriprese dovranno essere segnalate con appositi cartelli. I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento). Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore.

L’installazione di sistemi di videosorveglianza negli edifici condominiali, è regolata dal nuovo regolamento condominiale, la legge 220 del 2012. L’articolo 1122 ter si occupa proprio dell’argomento in questione e pone termine a diatribe e interpretazioni non sempre univoche sull’argomento. In primo luogo si distinguono due casi: l’istallazione effettuata da privati o dal condominio.

Nel caso in cui un singolo condomino decida di installare una telecamera ad uso personale, può farlo, a proprie spese. Se è un inquilino, nel caso in cui si trasferisca potrà ovviamente rimuovere l’impianto. Un condomino quindi può decidere di installare una videocamera per riprendere l’ingresso del proprio appartamento, o del proprio posto auto, ma l’angolo della ripresa dovrà essere limitato esclusivamente allo spazio privato, ad esempio dovrà inquadrare solo la porta d’ingresso e non il pianerottolo. In questo caso non si applicano le norme stabilite dal Garante della privacy per gli impianti di videosorveglianza. Non sarà necessario esporre un cartello per avvisare della presenza di telecamere, né nominare un incaricato per il trattamento dei dati.

Nel caso invece sia il condominio a proporre l’installazione di un impianto di videosorveglianza per controllare le aree comuni, è necessario conoscere bene le norme. Innanzitutto il legislatore stabilisce il quorum necessario per la delibera: la proposta dovrà essere approvata dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno metà del valore della proprietà.
In questo caso però viene applicato il regolamento sulla privacy, quindi devono essere esposti i cartelli in cui si informa che l’area è video sorvegliata; le registrazioni possono essere conservate solo per 24/48 ore. I dati inoltre devono essere protetti e visionabili solo dalle persone autorizzate, è necessario nominare un incaricato per i trattamento dei dati, che di solito è l’amministratore. Per non incorrere nel reato di interferenza nella vita privata, il campo visivo, cioè l’ampiezza dell’inquadratura delle riprese deve essere limitato agli spazi di esclusiva pertinenza del condominio.
In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative e penali, con eventuali risarcimenti, se richiesti. Oppure può scattare un provvedimenti di blocco da parte del Garante.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese si devono distinguere due casi: nel caso di installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza le spese sono a carico del proprietario locatore, le spese invece di manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza sono a carico degli inquilini.

In caso di urgenza e necessità grave e imminente, se non c’è il tempo di far approvare la delibera, un condomino può decidere di montare telecamere di videosorveglianza, può assumersi l’onere economico e successivamente richiedere il rimborso agli altri condomini. È quanto stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione nel caso particolare di ripetuti atti vandalici. (Cass. Civ. sent. n. 71 del 3.1.2013)

Due particolari importanti da puntualizzare: è ammessa la videoregistrazione dell’assemblea condominiale soltanto con il consenso di tutti i partecipanti. I dati acquisiti dalle telecamere condominiali sono mezzi di prova legittimi, prove documentali acquisibili ai sensi dell’art. 234 del c.p.p.

Se in un’azienda è stato istallato un impianto per la videosorveglianza della porta e del cancello di accesso, quali obblighi vigono per queste riprese non registrate?

Le uniche regole da adempiere sono: posizionare opportuna cartellonistica leggibile prima del raggio d’azione della telecamera permettendo a coloro che entrano nell’area videosorvegliata di essere informati; se le porte controllate sono interne l’importante è che inquadri esclusivamente l’accesso senza influire su altre aree che possono interessare la cosiddetta “postazione di lavoro”

Non essendoci registrazione non valgono le regole dell’autocancellazione e password (deducendo vi sia uno o più monitor collegati in diretta o tramite un ciclico/quadrivisore).

Ho rilevato un’attività a cui è già stata rilasciata autorizzazione. Cosa devo fare?

Quando cambia la ragione sociale, il soggetto subentrante deve provvedere a richiedere, mediante istanza, il rilascio di una nuova autorizzazione, segnalando eventuali modifiche che venissero fatte all’impianto.

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