Se decido di installare una telecamera all’interno della mia abitazione devo rispettare la normativa privacy (apporre cartello, gestire un’informativa completa …)?
No, se un privato utilizza un sistema di videosorveglianza all’interno della propria abitazione e non diffonde o comunica sistematicamente le immagini acquisite, non sarà tenuto ad osservare gli obblighi imposti dalla normativa sulla privacy.
L’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini.
Quale normativa si applica ai sistemi di videosorveglianza?
DOS progetta impianti di videosorveglianza conformi al GDPR
Installare una telecamera è semplice. Progettare un sistema conforme alla normativa richiede invece una corretta valutazione degli aspetti tecnici, organizzativi e privacy.
DOS realizza impianti di videosorveglianza tenendo conto sia delle esigenze di sicurezza sia degli obblighi previsti dal GDPR e dalla normativa nazionale, aiutando il cliente a ridurre i rischi legati a contestazioni, accessi non autorizzati o utilizzi impropri delle immagini.
I nostri interventi comprendono:
- analisi delle aree da proteggere e delle finalità del sistema;
- verifica del corretto posizionamento delle telecamere;
- definizione dei tempi di conservazione delle registrazioni;
- configurazione degli accessi con utenti e password dedicate;
- protezione delle registrazioni e delle comunicazioni di rete;
- predisposizione della cartellonistica informativa;
- supporto al consulente privacy o al DPO del cliente;
- documentazione tecnica dell’impianto.
Attenzione: la conformità non dipende solo dalle telecamere
Un impianto perfettamente funzionante può risultare non conforme se mancano alcuni elementi fondamentali, come:
- cartelli informativi correttamente posizionati;
- definizione delle finalità del trattamento;
- limitazione dei tempi di registrazione;
- controllo degli accessi alle immagini;
- procedure per la gestione delle richieste degli interessati;
- autorizzazioni previste nei luoghi di lavoro.
Per questo motivo ogni progetto dovrebbe essere valutato considerando sia gli aspetti di sicurezza sia quelli legati alla protezione dei dati personali.
Un approccio pratico
L’obiettivo di un sistema di videosorveglianza non è registrare il maggior numero possibile di immagini, ma proteggere persone, beni e attività nel rispetto della normativa.
Una progettazione corretta consente di ottenere immagini utili in caso di necessità, ridurre i rischi informatici e garantire il rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa italiana vigente.
Hai dubbi sulla conformità del tuo impianto esistente o stai valutando una nuova installazione? Contattaci per un sopralluogo e una verifica preliminare del sistema.
È possibile controllare colf e badanti tramite un impianto di videosorveglianza collocato in un’abitazione privata?
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro risponde alla richiesta di chiarimenti a questa domanda, con nota dell’8 febbraio 2017 prot. n. 1004. Innanzitutto, l’Ispettorato chiarisce che si definisce per lavoro domestico “l’attività lavorativa prestata esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (art. 1, legge 339/1958), che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico diretti al funzionamento della vita familiare”. Tale attività viene svolta nella casa abitata esclusivamente dal datore di lavoro e dalla sua famiglia e non in un’impresa organizzata e strutturata.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 585/1987 ha sottolineato che “per la sua particolare natura” il lavoro domestico si differenzia da ogni altro rapporto di lavoro, “sia in relazione all’oggetto, sia in relazione ai soggetti coinvolti“. L’attività lavorativa non è prestata, quindi, “a favore di un’impresa avente, nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e differenziata, con possibilità di ricambio o di sostituzione di soggetti“, ma nell’ambito di un nucleo ristretto e omogeneo, di natura per lo più familiare e risponde alle esigenze tipiche e comuni di ogni famiglia.
In ragione di tali caratteristiche, proprie al rapporto, la Corte Costituzionale aveva già evidenziato la legittimità di una disciplina speciale anche derogatoria ad alcuni aspetti rispetto a quella generale (sentenza n. 27 del 1974).
Il rapporto di lavoro domestico, in considerazione della peculiarità dello stesso, sin dall’origine ha goduto di una regolamentazione specifica, che, per l’appunto, tiene conto delle speciali caratteristiche che contraddistinguono la prestazione lavorativa resa dal lavoratore, l’ambiente lavorativo e, fattore non irrilevante, la particolare natura del soggetto datoriale.
Sulla base di ciò, si legge nella nota, che deve escludersi l’applicabilità “dei limiti e dei divieti di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970“, poiché, assieme agli artt 2, 3 e 6, questo costituisce un corpus normativo tipico di una dimensione “produttivistica” dell’attività di impresa.
Questo significa che chi vuole installare un sistema di videosorveglianza all’interno della propria abitazione può farlo dunque senza richiedere una preventiva autorizzazione all’Ispettorato o un preventivo accordo sindacale.
Tuttavia, sottolinea l’Ispettorato, questo non sottrae il datore di lavoro domestico dal rispetto dell’ordinaria disciplina sul trattamento dei dati personali, essendo confermata la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza, garantita dal D.lgs. n.196/2003.
Pertanto sarà necessario informare l’interessato e disporre del consenso preventivo. Nell’ambito domestico, il datore di lavoro, anche nel caso di trattamento di dati riservati per finalità esclusivamente personali, incontrerà i vincoli posti dalla normativa sul trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza e in particolare quanto previsto dall’art. 115 D. lgs. 196/2003, “garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale“.